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Trasporti aerei Tuteliamo il viaggiatore dai disservizi del Vettore Aereo.
Lo Studio Legale Galluccio offre la possibilità di ricevere una ricca consulenza professionale in materia di diritto turistico e dei trasporti aerei nazionali ed internazionali, consentendo, quindi, a turisti, viaggiatori e passeggeri di poter tutelare in maniera concreta i propri interessi, chiedendo ed ottenendo il giusto risarcimento per i danni sofferti in viaggio o in vacanza e, in particolare, a causa di disservizi del Vettore Aereo (smarrimento bagaglio, cancellazione voli, ritardato arrivo, perdita coincidenze voli, overbooking, ecc...).
In perfetta sintonia con la disciplina ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), oggi la materia è oggetto di specifica regolamentazione a cura dell’Unione Europea. Abbiamo infatti:
- Regolamento CE nr. 261/2004 disciplinante all’art. 7 il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria forfettaria non solo nei casi di negato imbarco e cancellazione del volo, ma, altresì, nelle ipotesi di ritardo prolungato, ovverosia in tutte quelle casistiche in cui il passeggero subisca una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, giungendo alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. In tutti questi casi, la Corte di Strasburgo con la nota Sentenza nr. C-581/10 del 23 ottobre 2012, ha, infatti, definitivamente decretato il diritto del passeggero ad ottenere un indennizzo pari a:
- 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
- Regolamento CE nr. 593/2008, c.d. “Roma I”, disciplinante le obbligazione contrattuali insorte in Europa tra cittadini di 2 diversi Stati Membri, nonché gli acquisti effettuati attraverso la rete Internet, c.d. “e-commerce”. In entrambi i casi la competenza giurisdizionale sarà identificabile nella “Lex Fori”, ovverosia nella Legge dello Stato in cui il consumatore/lavoratore avrà la sua abituale residenza, ciò ad esclusiva tutela della parte ritenuta contrattualmente ed economicamente più debole.
- Regolamento CE nr. 861/2007, entrato in vigore il 01 gennaio 2009, che istituisce un procedimento europeo per le c.d. “controversie di modesta entità” aventi un valore non superiore ad € 2.000,00.
Chi viaggia all'estero per forza di cosa intrattiene relazioni con Aziende straniere, quali la Compagnia Aerea, l'Albergo, il Ristorante, ecc... Nel caso in cui ci dovessero essere problemi, è oggettivamente difficile far valere le proprie ragioni ed avviare un'azione legale, poichè lunga e costosa. Il caso più classico è quello delle compagnie Low Cost che non di rado riservano sorpresine lasciando, talvolta, i passeggeri a terra senza supporto, rimborsi e risarcimenti.
E’ in queste casistiche che va inserito il Regolamento di cui si tratta.
Il procedimento consente di risolvere i contrasti transfrontalieri sia tra consumatori ed imprese e sia tra cittadini, in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno stato europeo e purchè l'importo della controversia non sia superiore ai 2.000,00 €. In tal modo potremmo, quindi, risolvere i nostri problemi con la Compagnia Aerea Inglese o Irlandese, l'Hotel Spagnolo, il Ristorante Greco, il Negozio di Souvenir Francese, ecc...
Questo procedimento, ha una durata non superiore ai 90 giorni totali:
Entro 14 giorni dalla domanda, il Giudice informa il convenuto (vale a dire la parte chiamata in causa, per esempio la compagnia aerea) inviandogli il modulo di replica (Modulo C) insieme alla copia della domanda (Modulo A) presentata in cui potrà prendere atto delle nostre contestazioni (tecnicamente noi saremmo gli attori del procedimento, vale dire coloro che l'hanno avviato);
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il convenuto dovrà replicare compilando il modulo di replica (Modulo C) inviatogli dal Giudice;
Entro 30 giorni dalla replica del chiamato in giudizio, verrà emessa la Sentenza. E’ importante sapere che se il convenuto entro 30 giorni non risponde, automaticamente viene riconosciuto vincitore l'attore ed emessa la sentenza in suo favore sulla base di quanto lamentato nella domanda. In alcuni casi il Giudice potrebbe chiedere maggiori informazioni e prove alle parti e/o fissare un'udienza, in tal caso i 30 giorni decorrono dall'invio del materiale o dall'udienza.
Come si vede questa procedura è stata pensata proprio per il consumatore che tipicamente si trova in condizioni di inferiorità nei confronti delle grandi aziende; è, dunque, volta a ridurre spese, semplificare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (senza la necessita' di una dichiarazione di esecutivita') e garantire assoluta parita' di condizioni per i creditori ed i debitori di tutta l'Unione europea.
Ci sono alcune esclusioni all'applicabilità del Regolamento come:
- materia fiscale;
- materia doganale;
- materia amministrativa;
- responsabilità dello Stato.
Attenzione il regolamento non si applica nei confronti della Danimarca in quanto il paese non ha aderito alla procedura.